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27.3.2014: Aspetti Legali e Fiscali dell’Internazionalizzazione delle Imprese

CONVEGNO

Alba, 27 marzo 2014
Sala Convegni del Palazzo Banca d’Alba (Via Cavour n.4 – Alba)

LocandinaConvegnoInternazionalizzazione
Aspetti Legali e Fiscali dell’Internazionalizzazione delle Imprese – 27.3.2014

locandina in pdf  Convegno 27 03 2014

  • Iscrizione obbligatoria a convegni@agiconsul.org
  • Il Convegno è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alba con delibera del 13/03/2014 con l’attribuzione
  • ai partecipanti di n. 4 crediti formativi.
  • Il Convegno è stato accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo.

PROGRAMMA

Registrazione: ore 14.30

Inizio lavori: ore 15.00

Saluti Introduttivi: Avv. Raffaele Battaglini (LL.M.; Segretario Generale AGICONSUL)

interventi

  • I contratti per l’internazionalizzazione delle imprese, Avv. Nemio Passalacqua (ufficio legale Ferrero S.p.A.)
  • I risvolti fiscali dell’impresa all’estero, Dottor Luca Ferrini (Ph.D.; dottore commercialista; professore a contratto Università di Torino; consiglio direttivo AGICONSUL)
  • La risoluzione delle controversie e il Third Party Funding, Avv. Giovanni Pera (associato AGICONSUL); Avv. Niccolò Landi (LL.M.; Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners)
  • Africa e Medio-Oriente, Avv. John Shehata (Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe)
  • Un’esperienza imprenditoriale d’internazionalizzazione, Dottor Franco Morando (Amministratore Delegato Morando S.p.A.; consigliere Giovani Industriali Torino)

Conclusioni: Avv. Riccardo Cappello (Presidente AGICONSUL)

Moderatore: Avv. Riccardo de Caria (Ph.D; LL.M.; consiglio direttivo AGICONSUL)

Chiusura lavori: ore 18.45

INFORMAZIONI

Posti limitati
Iscrizione obbligatoria a convegni@agiconsul.org
Il Convegno è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alba con delibera del 13/03/2014 con l’attribuzione
ai partecipanti di n. 4 crediti formativi.
Il Convegno è stato accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo.

AGICONSUL – Associazione Giuristi e Consulenti Legali –
Codice Fiscale 96344570583
e-mail: info@agiconsul.org
Sito: http://www.agiconsul.org
Via Davide Bertolotti, 7 – 10121 Torino
Tel. 011/08.66.155
Fax 011/197.198.43
Cell. 380/38.88.280
Con la collaborazione di
Aspetti Legali e Fiscali
dell’Internazionalizzazione delle Imprese
Alba, 27 marzo 2014
Sala Convegni del Palazzo Banca d’Alba (Via Cavour n.4 – Alba)

 

 

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Locandina Convegno Impresa all'Estero-Profili Pratici Legali e Fiscalilocandina in pdf: Locandina Convegno Impresa all’Estero-Profili Pratici Legali e Fiscali

Torino, giovedì 12 dicembre 2013

Moderatore: Avv. Raffaele Battaglini (LL.M.; Segretario Generale AGICONSUL)

Via Davide Bertolotti n. 7 (presso Terrazza Solferino)

L’evento attribuisce crediti nell’ambito dei programmi formativi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino e dell’Ordine degli Avvocati di Torino.

Registrazione: ore 15.45
Inizio lavori: ore 16.00

– Redazione delle clausole inerenti la risoluzione delle controversie
Avv. Giovanni Pera (associato AGICONSUL)
– L’arbitrato online
Avv. Riccardo de Caria (Ph.D; LL.M.; consiglio direttivo AGICONSUL)
– Contenzioso finanziato: Third Party Funding
Avv. Niccolò Landi (LL.M.; Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners)

Pausa

Ripresa lavori: ore 17.15

– L’internazionalizzazione delle imprese italiane, dall’esportazione all’investimento: i principali modelli
contrattuali e loro applicazione in Cina quale mercato emergente
Dottor Pier-Domenico Peirone e Avv. Lucia Netti (China Consultant S.r.l.)
– Fare impresa all’estero: i risvolti fiscali
Dottor Luca Ferrini (commercialista; professore a contratto Università di Torino; consiglio
direttivo AGICONSUL)
– L’Italia e l’internazionalizzazione delle imprese
Avv. Riccardo Cappello (Presidente AGICONSUL)
– Un’esperienza imprenditoriale d’internazionalizzazione
Ing. Pietro Quaranta (Amministratore Delegato Tubiflex S.p.A.)

Chiusura lavori: ore 19.00 – Dottor Walter Pucci (AZIMUT Wealth Management)

Iscrizione obbligatoria scrivendo a

convegni@agiconsul.org

Numero di posti limitato. Iscrizioni aperte
fino al 9 dicembre 2013.

AGICONSUL – Associazione Giuristi e Consulenti Legali –
Codice Fiscale 96344570583
e-mail: info@agiconsul.org
www.agiconsul.org
Via Davide Bertolotti, 7 – 10121 Torino
Tel. 011/08.66.155
Fax 011/197.198.43

Il FEMMINICIDIO. Il punto di vista di una donna

di Emanuele Mascolo, con la collaborazione di Maria Giovanna Bloise

II parte

18 novembre 2013

femminicidioIn questo articolo, che segue a quello precedente, vi proponiamo il commento di una donna sul tema: a parlarcene è la dott.ssa Maria Giovanna Bloise.

Parlando con alcuni uomini, ho potuto notare come il termine “femminicidio” sia ritenuto immotivato e come riguardo all’introduzione del termine ci siano delle resistenze, nel senso che viene intesa una forzatura voler distinguere tra il delitto ed il delitto in base al sesso della vittima. Non si tratta solo di una parola in più ma di una sostanziale evoluzione culturale e giuridica. La violenza nega alle donne i più fondamentali diritti: la vita, la libertà, l’integrità corporea, la libertà di movimento e la dignità della persona. Essa è un fenomeno radicato, strutturale in una società che pone uomini e donne in una relazione di disparità, di subalternità, di dominio.

Quando il femminicidio (che comprende una molteplicità di forme di violenza che vanno dalla violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, sociale, destinata ad annientare la soggettività della donna) precede il femmicidio o femicidio (termine derivante dall’inglese femmicide, che sta ad indicare la morte di una donna con movente di genere ed è la forma più estrema di violenza contro le donne) siamo in presenza di una vera e propria forma di violenza di genere e su un genere. Negli anni novanta si specifica che “l’uccisore è un uomo e il motivo per cui la donna viene uccisa è il fatto di essere donna”.

Nel duemila si specifica, poi, che questa forma di violenza viene perpetrata anche da adolescenti nei confronti di ragazze e bambine, per cui, nella formulazione appena citata, si sostituiscono a uomo e donna i termini femmina e maschio. Ogni tre giorni viene uccisa una donna. Ma il massacro può essere fermato. Tale fenomeno affonda le sue radici in un’impostazione culturale del nostro Paese: è la cultura patriarcale improntata sul possesso che porta alla morte le donne per il solo fatto di essere donne. Spesso stalking e violenze portano ad un reato più grave. Sovente le vittime non sporgono denuncia-querela a seguito delle violenze subite per una serie di motivi che vanno dalla vergogna, al senso di colpa, al timore di un’escalation della violenza e di ripercussioni. E’ necessario prestare estrema attenzione a questo fenomeno sociale e la donna va maggiormente assistita.

Anche l’uomo va aiutato, perché se è stato violento una volta, lo sarà ancora. La donna va educata sin da piccola a non sopportare e a ribellarsi e deve essere tutelata maggiormente. C’è bisogno di un generale sforzo educativo e culturale che coinvolga la famiglia, la scuola e tutta la società, eliminando così la paura vissuta da molte vittime di parlare e chiedere aiuto nel timore di sentirsi giudicare e sole.

E’ fondamentale anche programmare risposte ed interventi mirati alla prevenzione, così da bloccare la violenza sin dal suo nascere, muovendo a livello di percezione sui ragazzi, sui bambini, insegnando loro il rispetto, la capacità di riconoscere le emozioni, anche negative, ed imparando a gestirle anziché agirle sugli altri. Occorre diffondere tra i giovani il messaggio che la donna non è un oggetto da modellare o da possedere e che il rapporto sentimentale si basa sul rispetto reciproco, sull’autonomia e libera scelta dell’altro. Dunque, oltre a strumenti di tipo pratico, occorrono sempre più interventi culturali che possano abbattere stereotipi di questa forma. Quando la violenza sulle donne ha le chiavi di casa, non bastano modifiche al codice penale o di carattere processuale: la donna va anche aiutata economicamente. Adesso c’è la crisi economica, la mancanza di lavoro che determina una profonda crisi e la donna per amore dei propri figli cederebbe a qualsiasi sopruso.

vai alla prima parte

Tribunale UE: bandi di concorso in tutte le lingue

SSSS-bandiera-Europa

di Emanuele Mascolo    6 ottobre 2013

Con ricorso al Tribunale UE, L’Italia ha denunciato una discriminazione nella pubblicazione di alcuni bandi nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), scritti solamente in lingua inglese, francese e tedesca.

Il riscorso è stato accolto dal Tribunale UE, sezione V, che ha riconosciuto tale discriminazione, dando ragione all’Italia e pronunciandosi sulla questione con la sentenza n. T- 126/09 del 12/0972013.

In particolare, la questione ha riguardato i bandi pubblicati il 14 gennaio 2009 riguardanti i concorsi generali EPSO/AD/144/09, nel settore della pubblica sanità, EPSO/AD/145/09, nel settore della sicurezza alimentare (politica e legislazione), EPSO/AD/146/09, nel settore della sicurezza alimentare (audit, ispezione e valutazione), per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) aventi cittadinanza bulgara, cipriota, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ceca, pubblicati nelle versioni tedesca, inglese e francese della Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

Nel ricorso, l’Italia, deduceva la violazione degli articoli 1, 4, 5 e 6 del regolamento n. 1, del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, degli articoli 12 CE, 39 CE e 290 CE, dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’allegato III dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza, dei principi di non discriminazione, di motivazione, del multilinguismo, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, nonché uno sviamento di potere.

Pertanto, a sostegno del suo ricorso, argomentava due motivi: il primo attinente alla pubblicazione dei bandi di concorso controversi in sole tre lingue ed il secondo attinente alla limitazione a tre lingue per le comunicazioni con l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e per le prove dei concorsi.

Quanto al primo motivo, sosteneva che i bandi di concorso avrebbero dovuto essere pubblicati in tutte le lingue ufficiali, facendo valere che la Commissione non avrebbe potuto limitare la scelta dei candidati a sole tre lingue per le loro comunicazioni, con l’EPSO e per le prove dei concorsi, infine durante l’udienza, ha sollevato il problema degli effetti di tale annullamento sugli elenchi di riserva risultanti dai concorsi. Successivamente, rispondendo ad un quesito del Tribunale, la Commissione ha precisato che tali elenchi erano stati prorogati fino al 31 dicembre 2013.

Per ciascun motivo il Tribunale Europeo ha motivato la sua decisione come segue:  “ ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato III dello Statuto, il bando di concorso viene emanato dall’autorità avente il potere di nomina dell’istituzione che organizza il concorso stesso, previa consultazione della commissione paritetica, e deve specificare un certo numero di informazioni riguardanti la procedura di selezione. A seguito della decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee, i poteri di selezione conferiti segnatamente da tale allegato alle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni firmatarie della decisione stessa sono esercitati dall’EPSO.

 Orbene, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato III dello Statuto, il quale stabilisce specificamente che, per i concorsi generali, deve essere pubblicato un bando di concorso nella Gazzetta ufficiale, in combinato disposto con l’articolo 5 del regolamento n. 1, il quale dispone che la Gazzetta ufficiale è pubblicata in tutte le lingue ufficiali, i bandi di concorso devono essere pubblicati integralmente in tutte le lingue ufficiali.

Poiché tali disposizioni non prevedono alcuna eccezione, non si può considerare, nel caso di specie, che l’avviso sintetico, pubblicato nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue lo stesso giorno, ha posto rimedio all’omessa pubblicazione integrale nella suddetta Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso controversi in tutte le lingue ufficiali.

Ad ogni modo, anche se l’avviso sintetico conteneva un certo numero di informazioni relative ai concorsi, partendo dalla premessa che i cittadini dell’Unione leggano la Gazzetta ufficiale, in mancanza di pubblicazione nella loro lingua materna, nella loro seconda lingua e che tale lingua sia una delle lingue ufficiali dell’Unione, un potenziale candidato la cui seconda lingua non fosse una delle lingue in cui erano stati pubblicati integralmente i bandi di concorso controversi avrebbe dovuto procurarsi la Gazzetta ufficiale in una di tali lingue e leggere i bandi in tale lingua prima di decidere se presentare la propria candidatura a uno dei concorsi.

Un candidato siffatto era svantaggiato rispetto ad un candidato la cui seconda lingua fosse una delle tre lingue nelle quali i bandi di concorso controversi erano stati pubblicati integralmente, sia sotto il profilo della corretta comprensione di tali bandi sia relativamente al termine per preparare ed inviare una candidatura a tali concorsi.

Tale svantaggio è la conseguenza della diversità di trattamento a motivo della lingua, – vietata dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto, – generata dalla pubblicazione di cui trattasi. Tale articolo 1 quinquies dello Statuto prescrive, al paragrafo 6, che, nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale..

Ne consegue che la prassi di pubblicazione limitata non rispetta il principio di proporzionalità e configura pertanto una discriminazione fondata sulla lingua, vietata dall’articolo 1 quinquies dello Statuto.

Di conseguenza, nel caso di specie, la pubblicazione completa dei bandi di concorso controversi nelle sole lingue tedesca, inglese e francese non rispetta il suddetto principio di proporzionalità e configura una discriminazione siffatta, cui la pubblicazione dell’avviso sintetico non ha potuto porre rimedio.

 In terzo luogo, deriva da quanto precede che non può, comunque, essere accolto l’argomento della Commissione, secondo cui incombe alla Repubblica italiana dimostrare che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso controversi in sole tre lingue ha impedito a tutti i cittadini dell’Unione di prendere conoscenza della loro esistenza in condizioni di parità e non discriminatorie.

 Il Tribunale considera che, al fine di preservare il legittimo affidamento dei candidati prescelti, occorre non mettere in discussione i suddetti elenchi di riserva.”