26 ottobre 2014
1) Coscienza e volontà.
2) Affinchè si possa sostenere che un soggetto ha commesso reato è nedcessario valutare se avesse la volontà di compiere quell’azione e di assumere una determinata condotta.
3) Ciò evidenzia anche una conquista civica dell’uomo anche dal punto di vista giuridico poichè prima era sufficiente connettere la causalità tra azione ed evento per procedere con la punizione.
4) L’elemento della volontà connessa al fatto è anche detto elemento soggettivo o psicologico del reato.
5) L’art. 43 del codice penale recita: ” il delitto: è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;è colposo, o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.”
6) Nel corso degli anni si è svolto un òlungo dibattito dottrinale che ha portato allo sviluppo di delle teorie: dell’intenzione, secondo cui la volontà è l’intenzione di cagionare l’evento, mentre, per la teroria della rappresentazione della volontà, la volontà va cercata nella previsione dell’evento.
7) E’ utile richiamare il dispositivo dell’articolo 42, codice penale, comma 1 secondo cui, ” nessuno può essere punito per un’azione […] se non l’ha commessa con coscienza e volontà.”
8) La domanda che si è posta la dottrina è, come deve intendersi la coscienza e volontà?
9) In generale si considera sufficiente la volontarietà dell’atto1, in un certo senso si ritiene sufficiente il semplice impulso volontario.
10) Dal punto di vista psicologico, questa teoria non trova fondamento perchè si è dimostrato come non tutte le azioni, seppur le più lucide possibile, corrispondano alla concreta volontà di compierle e viceversa, possono esserci atti che per volontà si vogliono portare a termine ma che, per la stressa forza di volonta o per impulso, vengono frenate.
11) Il dolo.
12) L’articolo 43 del codice penale esordisce con il dire “ è doloso“, quindi ora cerchiamo di capire in maniera generica e semplice cos’è il dolo.
13) La forma tipica della volontà colpevole è definita dolo2, ne consegue, che l’azione costitutiva del fatto di reato deve essere sia preveduta che voluta.
14) La dottrina ha ampiamente discusso se far rientrare tra gli elementi costitutivi del reato anche la conoscenza dell’agente, del disvalore del fatto, dell’antigiuridicità, finchè non è intervenuta la Sentenza della Corte Costituzionale numero 364/1988, la quale interpretando l’articolo 27 della Costituzione, comma 1, secondo cui, ” la responsabilità penale è personale“, ha rimarcato il principio di colpevolezza a fondamento della responsabiliotà penale, il che, ” postula almeno la colpa dell’agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica” e ne limita la responsabilità penale solo ” all’oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto.”
_________________________________________________________________________
1 Antolisei, ” La volontà nel reato“, in Riv. Pen., 1932, 233.
2 Thodt, ” La nozione del dolo nella letteratura giuridico-penale straniera con riferimento al nuovo c.p.it.” in Nuova Legisl. Ital.,1932, 141.