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Il ritardo mentale e gli atti sessuali

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di Emanuele Mascolo

… Rubrica di Giurisprudenza

5 giugno 2015

La questione che tratteremo, riguarda il caso in cui un soggetto affetto da ritardo mentale possa compiere atti sessuali validi. Prenderemo in considerazione, per rispondere, a tale questione la recente Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, numero 18513 del 5 maggio 2015, la quale ha ritenuto che “trarre esclusivamente dalle modalità con cui è stato consumato l’atto sessuale la prova dell’induzione abusiva all’atto stesso sconta il rischio, che la stessa norma vuole evitare, che si possa identificare la condotta di induzione (mediante abuso della condizione di inferiorità fisica o psichica) con l’atto sessuale che ne è il risultato, con la conseguenza di impoverire l’indagine in ordine alla minorata capacità del partner ad autodeterminarsi all’atto sessuale e di svalutare, in ultima analisi, ogni aspetto che possa concorrere a ricostruire in modo approfondito la dinamica che precede l’azione e a comprendere se davvero abuso v’è stato.”
Dal punto di vista giurisprudenziale, che è ciò che più rileva in questa sede, quando si discute del ritardo mentale, si fa spesso il confronto tra disturbo di personalità e imputabilità.
Ciò discende anche da recenti interventi giurisprudenziali. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che “anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di ” infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di “infermità”. Non può pertanto affermarsi in termini assolutistici che il disturbo di personalità ex sé sia inidoneo ad integrare l’ipotesi della incapacità di intendere e di volere: l’esclusione di tale status, se non accompagnata da una vera propria patologia o infermità, abbisogna di una specificazione in merito alla portata di quella infermità che non necessariamente deve consistere in una patologia di tipo mentale o intellettivo – cognitivo, potendo discendere anche da altre forme morbose che possono incidere sul piano della capacità di intendere e di volere. Ne deriva la necessità, per il giudice di merito, laddove investito di una questione che involge comunque un disturbo caratteriale o relazionale di una determinata persona imputata (o imputabile) di accertare funditus se tale anomalia abbia un qualche collegamento con una situazione di malattia tale da compromettere la capacità intellettiva e volitiva del soggetto: esigenza tanto più insopprimibile, se riscontrata da dati clinici ricavabili ex actis o, comunque, da elementi tali da determinare una necessità di approfondimento specifico.1”
L’articolo 97 del codice penale, richiama l’imputabilità di “chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni” seppur ciò, stando ad alcune tesi giurisprudenziali, “non esclude necessariamente la sua maturità psichica ed intellettiva.2”
Il successivo articolo 98 del codice penale, stabilisce invece che “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere”, tralasciando il conteggio dell’eventuale pena.
Alla luce di quanto esposto, va rilevato come la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, dalla quale ha preso spunto il nostro discorso, ha sostenuto che, “la consapevolezza dello stato di inferiorità psichica non esaurisce le condizioni che la norma prevede per la punibilità della condotta descritta dall’articolo 609 bis c.p., comma 2, n. 1, essendo necessario che a tale consapevolezza si accompagni l’abuso della minorata condizione per indurre la persona offesa al compimento di atti sessuali frutto di un consenso viziato.3”
L’articolo 609 bis del codice penale, richiamato dalla sentenza, prevede – lo si riporta per chiarezza espositiva – che “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Nel caso di specie al quale la Sentenza della Corte di Cassazione numero 1815 del 2015 si riferisce, emerge il riscontro da parte di medici, di un lieve ritardo mentale nella vittima.
Alla stregua di ciò la Cassazione, ha ritenuto di rifarsi al principio di diritto secondo cui, “ in tema di atti sessuali commessi con persona in stato di inferiorità fisica o psichica, perchè sussista il reato di cui all’articolo 609 c.p., comma 2, n. 1, e’ necessario accertare che: 1) la condizione di inferiorità sussista al momento del fatto; 2) il consenso all’atto sia viziato dalla condizione di inferiorità; 3) il vizio sia accertato caso per caso e non può essere presunto, né desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovi la persona quando non sia di per sé tale da escludere radicalmente, in base ad un accertamento se necessario fondato su basi scientifiche, la capacità stessa di autodeterminarsi; 4) il consenso sia frutto dell’induzione; 5) l’induzione, a sua volta, sia stata posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condizione di inferiorità per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; 6) l’induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l’atto sessuale, ma lo precedono”, pertanto, ha annullato l’ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di Padova, che riesaminando il caso, dovrà prendere il considerazione tale principio di diritto.

_____________________________________________________________________________

1 Cass. Sez. Un. n. 9163/2005, Raso, Rv. 230317
2 Cass. n. 15523/1989; Cass. n. 49863/2009.
3 C. Cass., n.18513/2015.

La violenza sessuale si configura anche con il compimento di atti sessuali repentini

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di Emanuele Mascolo

… Rubrica di Giurisprudenza

4 dicembre 2014

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta stabilendo che “il principio in base al quale, in tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti  improvvisamente all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso e comunque prescindendo, nel caso di minori infraquattordicenni, da un consenso, ancorche’ viziato, o dal dissenso comunque manifestabile.

Ed infatti deve ammettersi, in tema di reato sessuale commesso in danno di persona infraquattordicenne, punito dall’articolo 609 quater c.p., comma 1, il concorso materiale con il reato previsto dall’articolo 609 bis c.p., comma 1, nel senso che, in presenza di condotte comportanti violenza, minaccia o abuso di autorita’, puo’ trovare applicazione anche la seconda fattispecie criminosa, che non e’ alternativa e neppure incompatibile con la prima” .

In allegato il testo della sentenza.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 10 novembre 2014, n. 46170

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/02/2014 della Corte di appello di Trento sez. dist. di Bolzano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. D’Ambrosio Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale presso medesima città che aveva condannato, a seguito di giudizio abbreviato, (OMISSIS) alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione per il reato previsto dall’articolo 609 bis c.p., (3 comma), articoli 609 ter, 609 quater e 609 septies c.p., articolo 61 c.p., n. 11 e articolo 81 c.p., per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, costretto con violenza e minaccia la minore (OMISSIS), nata il (OMISSIS), figlia della convivente (OMISSIS), a subire atti sessuali o comunque per avere compiuto atti sessuali con la stessa; in particolare (OMISSIS), nel periodo immediatamente successivo all’ingresso della minore (OMISSIS) nel territorio italiano, quando la stessa frequentava la quarta elementare e risiedeva con lui in (OMISSIS), frequentemente ne palpeggiava in maniera repentina e comunque contro la sua volontà la vagina e le natiche, approfittando degli attimi di momentanea assenza della madre; lo (OMISSIS) reiterava quindi tale condotta di palpeggiamento repentino delle zone erogene della minore (OMISSIS) nel periodo in cui gli stessi, unitamente alla madre della minore, si erano trasferiti da (OMISSIS), in un appartamento sito in (OMISSIS); successivamente all’ulteriore trasferimento del medesimo nucleo familiare in un appartamento sito in (OMISSIS), lo (OMISSIS) instaurava con la minore (OMISSIS) una relazione sentimentale, caratterizzata dalla consumazione consensuale, con cadenza settimanale ed in alcuni casi anche quotidiana, di rapporti sessuali completi sia di tipo orale, sia di tipo vaginale, approfittando dei momenti in cui la madre della minore era assente da casa per motivi lavorativi e non desistendo nemmeno nel periodo del ciclo mestruale della ragazza, in cui si faceva praticare sesso orale; con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni domestiche, avendo approfittato del rapporto di stabile coabitazione intercorrente con la persona offesa, figlia della propria convivente more uxorio (OMISSIS).

In (OMISSIS).

  1. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidando il gravame a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 597 c.p.p. (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), per inosservanza del divieto di reformatio in peius della sentenza di appello, non impugnata dal pubblico ministero, relativamente alla qualificazione giuridica del fatto.

Si assume come la Corte di appello, nel rigettare la doglianza relativa alla formulata eccezione circa l’indeterminatezza e la contraddittorietà del capo di imputazione, sia giunta a ritenere non configurabile, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il fatto di minore gravità in relazione all’articolo 609 bis c.p. nonostante la diminuente sia stata ritenuta nel capo di imputazione ed in sentenza, contravvenendo quindi al divieto di reformatio in peius che non riguarda solo l’entità della pena complessiva ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione.

2.2. Con il secondo motivo di gravame lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 81 c.p. (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), per errata individuazione del reato di maggiore gravità.

Si sostiene che anche in ordine all’individuazione del reato considerato più grave ai fini della pena la Corte di appello sia incorsa in un grave errore in quanto il primo giudice ha dichiarato più grave il reato di cui all’articolo 609 quater c.p. e ciò sul presupposto che il reato di cui all’articolo 609 bis c.p. fosse attenuato dalla minore gravità.

La questione avrebbe dei rilievi pratici considerato che il reato punito dall’articolo 609 bis c.p. presuppone l’uso della violenza e/o della minaccia mentre il reato previsto dall’articolo 609 quater c.p. presuppone il consenso, per quanto giuridicamente inefficace, della persona offesa.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 609 bis c.p. nonchè illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), ed e) risultante dalla deposizione della stessa parte offesa come riportata nella sentenza di primo grado.

Si deduce che erroneamente la Corte di appello ha convalidato l’approdo cui è giunto il Tribunale di ritenere configurato il reato previsto dall’articolo 609 bis c.p., seppure qualificato dalla minore gravità, sul presupposto che l’imputato avesse toccato le parti intime della vittima con atti repentini ed improvvisi, ravvisando in ciò gli estremi della violenza, laddove l’azione si sarebbe caratterizzata, tenuto anche conto delle dichiarazioni della persona offesa, per essere stata progressiva e non già repentina, suadente e non sorprendente, essendovi già un rapporto di convivenza tra agente e persona offesa, con la conseguenza che, nel caso di specie, difetterebbe l’elemento costitutivo della violenza richiesto dall’articolo 609 bis c.p. per la configurabilità del reato in quanto, secondo la logica e l’esperienza, il contatto in zone verdi è preceduto da contatto in zone lecite e confinanti, per migrare poi gradualmente verso la zona rossa, sempre che non intervenga una reazione contraria. Nessuna violenza dunque vi sarebbe stata, ma la ricerca di un consenso almeno passivo.

La repentinità sarebbe invece tipica di contesti in cui anche il contatto in zone rosse è inopportuno (autobus, contesti lavorativi, luoghi affollati in genere) e ove l’agente ha pochissimo tempo a disposizione e non certo dei minuti o delle ore come nel caso di specie (sul divano o al momento di andare a dormire).

2.4. Con il quarto motivo di gravame lamenta illogicità manifesta della motivazione in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno ed omessa motivazione su punti decisivi per il giudizio di quantificazione del danno (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).

Si assume come il danno sia stato liquidato in maniera eccessiva e senza dare conto dei parametri utilizzati per pervenire alla sua quantificazione.

2.5. Con il quinto ed ultimo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 133 c.p. e mancanza di motivazione in ordine alla pena base ed all’aumento per la continuazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), ed e).

Si sostiene come con i motivi di appello il ricorrente si sia doluto tanto della determinazione della pena base (otto anni di reclusione) quanto dell’aumento ritenuto per la continuazione (anni tre di reclusione) e come la Corte territoriale, nel rigettare le doglianze, abbia fatto leva sulla gravità del fatto in considerazione dell’abuso di fiducia e dell’abuso di relazione ex articolo 61 c.p., n. 11 valutando erroneamente entrambe le circostanze con riferimento ai medesimi profili ed avendo ciò determinato un aggravamento inammissibile del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è infondato.
  2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Nel respingere il primo motivo d’appello la Corte territoriale ha chiarito come i fatti materiali contestati – sia con riferimento alle condotte (dapprima palpeggiamenti poi rapporti sessuali completi) sia ai luoghi ((OMISSIS)) sia alla frequenza ed alle concrete modalità – fossero stati nella loro specificità storica ammessi dal ricorrente e come sia l’imputazione che la sentenza avessero scisso la sequenza dei fatti in due fasi: la prima fase di palpeggiamenti effettuati in maniera repentina ed insidiosa in momentanea assenza della madre (articolo 609 bis c.p.); la seconda fase di rapporti sessuali completi (vaginali ed orali) inseriti nel contesto di un distorto, almeno sotto il profilo dell’età (23 anni di differenza), rapporto sentimentale.

Sotto tali profili la Corte del merito ha confermato – e non ritenuto per la prima volta aggravando, come erroneamente ritenuto dal ricorrente, la posizione dell’imputato appellante in assenza di impugnazione del pubblico ministero – l’insussistenza della diminuente della minore gravità per entrambe le ipotesi, posto che sia i reiterati palpeggiamenti in zona genitale di una bambina di appena 10 anni alla ricerca, da poco tempo giunta dal (OMISSIS), di persone adulte di riferimento e ancor più i reiterati rapporti sessuali completi con una bambina non potessero rientrare in nessun caso della nozione di minore gravità .

E’ vero che nel capo di imputazione vi è l’indicazione (errata) del comma 3 con riferimento al reato punito dall’articolo 609 bis c.p. ed è anche vero che nella prima sentenza il Giudice, nel confermare la propria competenza territoriale dopo aver preso atto della rinuncia da parte del procuratore speciale e dell’imputato personalmente ad eccepire l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano in favore di quello di Milano luogo ove è stato commesso il primo fatto contestato, ha stimato più grave il reato previsto dall’articolo 609 quater c.p. affermando che quello di cui all’articolo 609 bis c.p. è stato configurato nell’ipotesi attenuata ai sensi del comma 3 e che a mente del disposto dell’articolo 4 c.p.p. nella determinazione della pena non si tiene conto delle circostanze del reato, se non ad effetto speciale .

Va tuttavia ricordato come, in fatto, non sia stata enunciata, nel capo di imputazione, la circostanza della minore gravità del reato di violenza sessuale, con la conseguenza che la mera indicazione nell’epigrafe del capo d’accusa del comma relativo all’articolo di legge violato non radica alcun diritto al riconoscimento dell’attenuante, che invece il Tribunale ha esplicitamente escluso nella sentenza di primo grado (pag. 13) quando ha affermato che tali fatti non possono certamente essere qualificati di minore gravità in considerazione della frequenza dei rapporti sessuali richiesti, delle modalità dell’azione, infilandosi l’imputato nel letto della bambina anche alle 4 del mattino e pretendendo di soddisfare le proprie esigenze prima che la minore sui preparasse per andare a scuola, nonché insegnandole diverse tipologie di rapporto, non desistendo neppure se la (OMISSIS) aveva le mestruazioni, ricorrendo in tal caso a pratiche orali, e tenuto conto dell’età della minore nata il (OMISSIS) .

Al cospetto di tale specifica motivazione circa l’esclusione delle diminuente, che infatti non è stata minimamente considerata nella determinazione della pena, e neppure specificamente censurata con i motivi d’appello, la censura secondo cui la Corte territoriale abbia violato il divieto di reformatio in peius  è destituita di ogni fondamento.

  1. Il secondo ed il terzo motivo di gravame, essendo tra loro collegati possono essere congiuntamente esaminati.

Il ricorrente, ribadendo che la violenza sessuale (articolo 609 bis c.p.) sia stata ritenuta di minore gravità (secondo motivo), assume, anche sul presupposto che sia stato configurato come reato più grave quello di cui all’articolo 609 quater c.p., che il reato di violenza sessuale fosse giuridicamente da escludere mancando il requisito della violenza (secondo e terzo motivo) non potendo ritenersi le condotte dell’imputato repentine ed a sorpresa quanto piuttosto progressive e dirette alla ricerca di un consenso, quantunque invalido ratione aetatis, della vittima.

I rilievi sono privi di fondamento.

I Giudici del merito hanno ritenuto, con logica ed adeguata motivazione, configurabile il reato previsto dall’articolo 609 bis c.p. sul presupposto, ampiamente accertato in fatto e dunque insindacabile in sede di legittimità, che quando il ricorrente toccava la vittima direttamente nelle zone intime (pube e sedere) eseguiva le azioni in modo rapido e repentino ponendo in essere gli atti improvvisamente ed inaspettatamente, anche per non essere sorpreso dalla compagna mentre la minore non comprendeva quale fosse la reale intenzione dell’agente.

Ne deriva che le azioni vietate sono state eseguite anche quando il luogo di commissione del fatto era condiviso dalla madre della vittima (compagna dell’imputato) e dunque in frangenti nei quali il ricorrente aveva un lasso di tempo estremamente ridotto per eseguire la condotta illecita, che nonostante tutto poneva in essere con rapidità.

Va dunque affermato il principio in base al quale, in tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso e comunque prescindendo, nel caso di minori infraquattordicenni, da un consenso, ancorche’ viziato, o dal dissenso comunque manifestabile.

Ed infatti deve ammettersi, in tema di reato sessuale commesso in danno di persona infraquattordicenne, punito dall’articolo 609 quater c.p., comma 1, il concorso materiale con il reato previsto dall’articolo 609 bis c.p., comma 1, nel senso che, in presenza di condotte comportanti violenza, minaccia o abuso di autorità, può trovare applicazione anche la seconda fattispecie criminosa, che non e’ alternativa e neppure incompatibile con la prima.

  1. Anche il quarto motivo è infondato.

4.1. Per rendersene conto occorre brevemente ripercorrere la ratio decidendi del giudice di primo grado pienamente confermata dal Giudice di secondo grado.

Nel quantificare in via equitativa il danno, il Tribunale è partito dalla premessa che la minore, (OMISSIS), è stata inserita in comunità dal (OMISSIS), per rientrarvi nuovamente dal (OMISSIS).

Ha poi registrato, sulla base del patrimonio dichiarativo della minore e delle relazioni dei servizi sociali oltre che degli accertamenti specialistici eseguiti dal tribunale per i minorenni, il difficile rapporto con la madre che, parzialmente ripreso con il ricongiungimento in Italia, si è nuovamente interrotto in conseguenza dei fatti del presente processo.

Ha evidenziato come la madre aspetti un bambino dall’imputato e che, allo stato, non sia in grado di aiutare nè sostenere la figlia. La minore non ha ancora elaborato i traumi vissuti e la conseguente separazione dalla madre, nutrendo nei confronti di questa, che peraltro la colpevolizza, sentimenti contrastanti tanto che il rapporto è apparso irrimediabilmente segnato.

Nella relazione del 23 gennaio 2013 dei servizi sociali di (OMISSIS) così si legge: E’ apparso evidente che la convivenza tra madre e figlia in questo momento è tanto dolorosa, quanto difficoltosa, in quanto la madre non dispone delle risorse adeguate a sostenere la figlia, che sente quindi rinforzato il suo senso di colpa nei confronti della madre .

Il difficile rapporto è stato ribadito nella relazione del 24 gennaio 2013, in cui è evidenziata incomunicabilità verbale ed emotiva tra madre e figlia.

(OMISSIS) è dunque apparsa una ragazza tormentata dai sensi di colpa come argomentato anche dalla richiamata relazione dei servizi sociali del 23 gennaio 2013.

Il Tribunale ha ricordato come, per due anni, la minore abbia subito i progressivi desideri sessuali dell’imputato, che hanno generato in lei lentamente uno stato di malessere, fino a quando il malessere è diventato vera e propria sofferenza.

Da ciò il Tribunale ha tratto il convincimento che (OMISSIS) è ora una ragazza sola, di appena 14 anni, nonostante possa contare sull’affetto e sul sostegno di assistenti sociali ed insegnanti, inserita in una comunità – (OMISSIS).

Come attestato dalla relazione dei servizi sociali, la minore è in carico all’ambulatorio di psichiatria e psicoterapia per l’infanzia.

Nel decreto interlocutorio n. 188/13 nel procedimento sub n. 63/13 V.G. del 13 marzo 2013, con il quale è stato confermato l’affidamento di (OMISSIS) al servizio sociale, il Tribunale per i Minori ha chiaramente descritto la difficile condizione della persona offesa ed è stato prescritto alla madre sostegno psicologico per recuperare il rapporto con la figlia, con la quale ha pochi contatti, fatica a considerarla vittima, ritenendo piuttosto se stessa vittima, concentrandosi quindi sullo propria persona, sul proprio lavoro, sullo stato di gravidanza, poco interessata alla vita di (OMISSIS).

Sulla base di ciò il Tribunale è pervenuto alla conclusione di ritenere ampiamente compromessa la vita della minore spezzata negli affetti e lesa nelle relazioni, nella serenità, nella spensieratezza, nello sviluppo, nella crescita e nella sessualità,  avendo (OMISSIS) sperimentato affetti distorti e conosciuto una sessualità deviata, quando ancora era una bambina di appena dieci anni, quando ancora non poteva ne’ doveva conoscere rapporti sessuali orali, vaginali e, prospettati, anche anali (che in sede di incidente probatorio ha dimostrato di non sapere neppure denominare).

Come ha espressamente dichiarato, non pensava certo che la prima volta sarebbe stato con un padre , avrebbe voluto che fosse con il suo ragazzo e dopo un poco di tempo.

In considerazione di tale devastante quadro, al Tribunale è apparso equo liquidare – per il danno biologico subito, in termini di compromissione della vita familiare ed affettiva, perdita dell’infanzia, pregiudizio di serena crescita e di progressivo sviluppo psicofisico – l’importo di 350.000,00 euro, importo comprensivo del danno morale, oltre interessi legali (tenuto conto che per una invalidità permanente del 70% su soggetto di anni 11 secondo le tabelle di Milano 2011 può essere riconosciuto un risarcimento del donno biologico, incluso il danno morale nel danno patrimoniale, di euro 706.509,00).

4.2. Il ricorrente a ciò obietta che la quantificazione sarebbe ictu oculi del tutto eccessiva; che la quantificazione sarebbe stata  apoditticamente individuata nel grado di invalidità permanente del 70% di un soggetto di 11 anni secondo le tabelle del tribunale di Milano; che sarebbe assente la motivazione su come il Giudice sia pervenuto a ritenere un tale grado di invalidità; che dunque il Tribunale sarebbe partito da una premessa illogica per giungere ad una conclusione illogica; che il giudice avrebbe dovuto liquidare esclusivamente il danno morale per poi rimettere la valutazione del danno patrimoniale al giudice civile innanzi al quale le conseguenze del reato andavano rigorosamente provate; che alla determinazione equitativa del danno il giudice sarebbe giunto in mancanza di qualsiasi accertamento scientifico, medico o psicologico sui danni concreti subiti dalla minore.

4.3. Siccome la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da reato contro la libertà sessuale segue, ai fini della risarcibilità, i medesimi criteri validi per la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale in generale (articolo 185 c.p.), va precisato che, in caso di determinazione equitativa del danno morale cagionato dalla commissione di reati sessuali nei confronti di minori d’età il giudice deve tener conto dell’intensità della violazione della libertà morale e fisica nella sfera sessuale, del turbamento psichico cagionato e delle conseguenze sul piano psicologico individuale e dei rapporti intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo nonchè dell’incidenza del fatto criminoso sulla personalità della vittima (Cass. civ., Sez. 3, 09/03/2011, n. 13686).

Sempre in materia di risarcimento del danno da atti sessuali commessi nei confronti di minori, è stato anche affermato che il giudice deve procedere ad una valutazione ponderale analitica che tenga conto del diverso peso dei beni della vita compromessi, e segnatamente della libertà e della dignità umana, pregiudicati da atti di corruzione posti in essere da un adulto con dolo ed in circostanze di minorata difesa, nonchè della salute psichica, gravemente pregiudicata in una fase fondamentale della crescita umana e della formazione del carattere e della disponibilità a relazionarsi nella vita sociale, non potendo attribuirsi a priori un maggior rilievo al danno biologico rispetto al danno morale, il quale non si configura esclusivamente come pretium doloris , ma anche come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana (Cass. civ., sez. 3, sent. 11/06/2009 n. 13530).

A tale scrutinio non si sono affatto sottratti i Giudici del merito e, nella liquidazione della somma per il risarcimento del danno conseguente dal reato sub iudice, il danno biologico, come componente di quello morale, non è stato (nè deve necessariamente essere) valutato in base ai parametri tabellari utilizzati dalla giurisprudenza civile, proprio perchè la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consente di ricorrere anche a criteri equitativi.

Se poi è vero che il danno biologico consegue, di regola, ad una valutazione di tipo medico legale, trasfusa in una perizia o in una consulenza tecnica indicativa anche della percentuale di invalidità, è altrettanto vero che, qualora una valutazione del genere, pur in assenza di precisi indicatori della percentuale di invalidità, sia comunque acquisita agli atti sulla base, come nella specie, di accertamenti medici e psicologici, richiamati espressamente dal Giudice di merito nella motivazione della sentenza e in alcun modo censurati (v. sub 4.1. del considerato in diritto), sia l’inquadramento giuridico nelle varie categorie risarcibili che il parametro utilizzato per determinare, in via equitativa, la posta risarcitoria rientrano nei compiti attribuiti al giudice di merito.

Il ricorrente, a torto, postula che il danno patrimoniale e non patrimoniale sia stato liquidato secondo una percentuale di invalidità parametrata sul 70% e ricavata dalle tabelle adottate dal tribunale di Milano, tabella e parametro citati in sentenza a titolo meramente esemplificativo, ma se l’esito della liquidazione fosse nel senso censurato dal ricorrente, il Giudice avrebbe  dovuto rispettare quel parametro di riferimento assestandosi sulla determinazione di una somma prossima a 706.509,00 euro, laddove la liquidazione (equitativa) si è assestata sull’importo, facidiato della età, nettamente inferiore di 350.000,00 euro.

Del resto la devastante compromissione delle aspettative di vita futura della persona offesa dal punto vista psicofisico non è neppure trascurata, anzi espressamente considerata, dal ricorrente sicchè la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità perchè sorretta da congrua motivazione che, avuto riguardo all’età ed alla durata degli abusi, ha tenuto conto delle lesioni cagionate agli affetti, alle relazioni, alla serenità, allo sviluppo, alla crescita, alla sessualità della vittima.

E’ pacifico che la valutazione equitativa dei danni non patrimoniali e’ rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non e’ sindacabile in sede di legittimita’, qualora abbia soddisfatto l’esigenza di ragionevole correlazione tra gravita’ effettiva del danno e ammontare dell’indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento (Sez. 5, n. 38948 del 27/10/2006, Avenati ed altri, Rv. 235024).

Quanto poi al danno patrimoniale, e’ di tutta evidenza come al cospetto di una vittima dell’eta’ di 10 – 12 anni non sia possibile una determinazione di esso nel suo preciso ammontare, sicche’ trova applicazione, anche in siffatto caso, la valutazione equitativa del giudice (articoli 2056, 1223, 1226 c.c.) e tale valutazione si risolve in una quaestio facti, la quale non puo’ essere oggetto di censura in sede di controllo di legittimita’, a meno che non si contesti (ma non e’ questo il caso mancando qualsiasi specifica contestazione in proposito) la legittimita’ del ricorso al criterio equitativo.

Ne consegue l’infondatezza del motivo.

  1. E’ manifestamente infondato il quinto motivo di gravame.

Posto che e’ stata contestata un’unica circostanza aggravante (articolo 61 c.p., n. 11) elisa per effetto del giudizio di comparazione con le concesse attenuanti generiche, stimate equivalenti all’aggravante contestata, va precisato che l’approfitta mento della relazione domestica da parte dell’imputato radica indubbiamente la sussistenza dell’aggravante in considerazione della stabile presenza dell’agente nella dimora familiare, essendosi l’agente stesso avvantaggiato del rapporto di convivenza con la madre della minore abusata e ponendo in essere atti lesivi della sfera sessuale della minore stessa, configurando cio’ l’aggravante dell’abuso di relazioni domestiche.

Quanto alla doglianza in punto di commisurazione della pena, la Corte territoriale ha precisato come il G.U.P., nelle operazioni di calcolo, sia partito dalla pena di anni otto di reclusione (articolo 609 bis c.p.), aumentata ex articolo 81 cpv. c.p. di tre anni di reclusione e quindi ridotta per il rito ad anni sette mesi quattro di reclusione, evidenziandone la congruita’ sul rilievo che i palpeggiamenti sono avvenuti in ambito domestico-familiare e che i rapporti sessuali completi si sono verificati nel contesto di un distorto rapporto sentimentale tra una bambina di 10-11 anni ed un adulto di 34-35 anni per di piu’ compagno della madre della bambina e dalla bambina percepito anche quale figura potenzialmente paterna, con la conseguente pesante lesione del rapporto di fiducia avendo i fatti criminosi prodotto danni psichici incalcolabili ma comunque gravissimi sicche’, pur considerando la resipiscenza post delictum del ricorrente, tali circostanze hanno indotto la Corte del merito a ritenere congrua sia la pena base (otto anni) e sia l’aumento per la continuazione (tre anni).

Al cospetto di un apparato motivazionale logicamente ed adeguatamente motivato, la censura sulla dosimetria della pena sfugge al sindacato di legittimita’ avendo il giudice del merito fatto corretto uso del potere discrezionale conferitogli dagli articoli 132 e 133 c.p..

Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.